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LASCITI TESTAMENTARI

insieme si vince

Scrivere il testamento è un importante e significativo atto di solidarietà, un gesto d’amore e di grande responsabilità che riguarda tutti.Si tratta di un’operazione semplice e non vincolante, modificabile in qualsiasi momento, che può essere fatta da chiunque, anche se non si dispone di un grande patrimonio.

COME FUNZIONA?
Il testamento può essere pubblico oppure olografo. Nel primo caso deve essere redatto da un notaio in presenza di due testimoni, non beneficiari e non parenti. Nel secondo caso deve essere scritto a mano e firmato dal testatore.

Cosa è possibile lasciare?

  • Denaro, azioni, titoli, fondi investimento;

  • Beni immobili come terreni, case o fabbricati;

  • TFR e polizze vita


Come vengono impiegati i beni ricevuti?
I fondi o i beni acquisiti verranno utilizzati per sostenere l'Associazione, oppure finalizzati a sostenere progetti specifici su specifica volontà del testatore.

 

Per qualsiasi informazione scrivere a: associazionelibellule@gmail.com

Da sapere:
- La quota destinabile ad associazioni senza finalità di lucro come Associazione Libellule Onlus non intacca la quota che spetta legittimamente agli eredi;
- I lasciti testamentari godono dei benefici fiscali previsti per legge;
- In assenza di testamento e eredi l’intero patrimonio del defunto passa automaticamente allo Stato;
- Tutti i testamenti possono essere modificati o revocati in qualsiasi momento della vita;
- La legge non consente il testamento orale;
- Il testatore può nominare, se lo desidera, un esecutore testamentario incaricato di verificare che le disposizioni testamentarie vengano effettivamente eseguite.

Benefici fiscali delle donazioni in denaro

Tutte le donazioni a favore di Fondazione Libellule Insieme sono deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche per un importo non superiore al 10% del reddito di impresa dichiarato (art. 83, comma 2 D.Lgs. 117/17); l’erogazione è detraibile dall’imposta IRPEF per un importo pari al 30% dell’erogazione da calcolarsi su un massimo di € 30.000,00 (art. 83, comma 1, D.Lgs. 117/17). Non è ammessa deducibilità per i contributi versati in contanti.

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